Germania batte Italia. Non parliamo di una partita di calcio ma di un presunto atto di giustizia internazionale. La Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja ha accolto il ricorso della Germania per bloccare le indennità alle vittime italiane dei crimini nazisti. In base alla sentenza emessa dalla Corte “L’Italia ha mancato di riconoscere l’immunita’ riconosciuta dal diritto internazionale” a Berlino per i reati commessi dal Terzo Reich.
La lettura della sentenza è durata ben 80 minuti, nel corso dei quali sono stati accolti tutti i punti del ricorso presentato dalla Germania che ha accusato l’Italia e il suo sistema giudiziario di “venire meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell’immunità di uno stato sovrano come la Germania in virtù del diritto internazionale”. La Corte dell’Aja ha poi concordato con la richiesta di Berlino di “ordinare all’Italia di prendere tutte le misure necessarie affinché‚ le decisioni della giustizia italiana che contravvengono alla sua immunità siano prive d’effetto e che i suoi tribunali non pronunzino più sentenze su simili casi”.
Il contenzioso tra Italia e Germania dinanzi alla Corte dell’Aja, che è il più alto organo di giustizia dell‘ONU, è cominciato il 23 dicembre del 2008, quando Berlino ha deciso di ricorrere contro la sentenza della Cassazione del 21 ottobre 2008 che ha riconosciuto la Germania come responsabile dell’invio dei militari nazisti che il 29 giugno del 1944 uccisero 203 abitanti di Civitella, Cornia e San Pancrazio (in provincia di Arezzo) sparando a donne, bambini, uomini, vecchi ed un sacerdote.
La sentenza della Corte di Cassazione fu considerata un “precedente storico”, in quanto sancì per la prima volta in assoluto il diritto per le vittime delle stragi naziste ad essere risarcite nell’ambito di un procedimento penale. In precedenza c’erano state soltanto sentenze nelle cause civili per il risarcimento danni chiesto dai cosiddetti “schiavi di Hitler”. Prima dell’Italia nessun Paese aveva mai intentato causa contro la Germania, in virtù dell’ottemperanza alla clausola dell’immunità giurisdizionale.