Trending
{"ticker_effect":"slide-h","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}
Pedofilia, la parola introdotta per la prima volta nel Codice penale

Pedofilia, la parola introdotta per la prima volta nel Codice penale

Sembra incredibile, ma nel Codice penale italiano la parola “pedofilia” fino ad oggi non era mai stata adoperata. Fino al 1996, infatti, era previsto il reato di abuso sessuale ai danni di un minore, in seguito questa fattispecie ha subito diverse modifiche e integrazioni, è stata introdotta una serie di ipotesi di reato intitolata “Atti sessuali con minorenne”. Successivamente, è stata emanata la legge n. 269/1998, che contiene norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

 
Oggi il Senato ha approvato all’unanimità la ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote nel 2007, con la quale ben 41 Stati, tutti membri del COE, si sono impegnati a rendere omogenei i propri ordinamenti giuridici in materia, modificando il diritto penale nazionale.
E’ stato quindi introdotto nel codice penale italiano l’articolo 414 bis (Pedofilia e pedopornografia culturale) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istighi a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Con la nuova normativa verrà punito anche chi farà pubblicamente apologia di questi reati.

 
Viene inoltre precisata l’interpretazione del termine adescamento, riferito ad una condotta punita con la pena da uno a tre anni:

“Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Oltre all’introduzione di queste nuove fattispecie di reato, vengono inasprite le pene per i reati ai danni di minori già esistenti, dal maltrattamento in famiglia all’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati a sfondo sessuale, inoltre, in caso di commissione di tali crimini, non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della vittima.
Il responsabile Giustizia dell’Idv Luigi Li Gotti ha commentato molto positivamente il provvedimento:

“Oggi è un buon giorno per il Senato perché diventa legge un provvedimento che pensa ai cittadini più deboli.” Aggiungendo poi che “si prevedono aggravamenti di pena per i reati sessuali e la pedofilia e si introducono nuove fattispecie di reato, adeguando la nostra normativa ai nuovi fenomeni di adescamento via Internet; fenomeni particolarmente invasivi che espongono ancora di più alle insidie”.

Lascia un commento