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Adesso si può scegliere un nuovo cognome: sentenza storica del TAR

Adesso si può scegliere un nuovo cognome: sentenza storica del TAR

Una sentenza sicuramente importante. Una professionista genovese di 46 anni ha chiesto ed ottenuto dal TAR della Liguria di poter aggiungere al suo cognome anche quello di un uomo di 76 anni, da lei considerato suo mentore e maestro di vita. La richiesta era stata inizialmente negata dalla Prefettura di Genova, alla quale la donna si era rivolta inizialmente. Con la nuova sentenza, dunque, sarà possibile aggiungere al proprio, il cognome di una persona alla quale si è affettivamente legati. La causa ruotava intorno all’art.6 del Codice Civile che recita: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”. 

La donna ha spiegato che “Il dottor A.L. si è occupato della sua istruzione nonché della sua crescita umana e professionale ospitandola in casa. La ricorrente, inoltre, svolge la propria attività professionale insieme al dottor A.L”. L’uomo avrebbe dato poi il consenso per far aggiungere il suo cognome alla donna. La sentenza è stata così favorevole alla donna, il provvedimento prefettizio di diniego è stato annullato e il ministero dell’Interno condannato a pagare le spese legali di circa 3mila euro. Il collegio giudicante del TAR che ha risolto la vicenda era composto dallo stesso presidente del TAR, Santo Balba, e con lui i colleghi Paolo Peruggia e Luca Morbelli.

Secondo la Prefettura di Genova, la richiesta era fondata su motivazioni “generiche e estranee ai principi del diritto e dell’ordinamento civile, potendo eventualmente ricorrere all’adozione di persone adulte, ma non alla trasmissione del cognome tra persone non legate da vincoli di parentela”. Secondo i Giudici del TAR, invece, “la sussistenza della ragioni affettive e di gratitudine evidenziate dalla ricorrente sono state confermate dal dottor L”. Il Tribunale ha poi concluso che “non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela, nè si possono evidenziare pericoli di generare confusione”. Ricordiamo infatti che la richiesta riguarda il fatti di accompagnare, e non sostituire, il proprio cognome.

 

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