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Non è reato molestare l’ex via email. Lo dice la Cassazione

Non è reato molestare l’ex via email. Lo dice la Cassazione

Tormentare qualcuno via posta elettronica da oggi si può, poiché il fatto “non è previsto come reato”: così la Corte di Cassazione ha motivato infatti l’annullamento senza rinvio di una sentenza per molestie a carico di un uomo che era stato condannato in primo grado a due anni, senza attenuanti.
I messaggi via e-mail, si legge nel dispositivo della Cassazione, sono da ritenere “privi del carattere di invasività” che contraddistingue invece gli sms telefonici, in quanto chi li riceve può decidere di cestinarli senza leggerli.
L’imputato, un uomo di 51 anni, era stato denunciato dalla sua ex, conosciuta su una nave da crociera dove lui lavorava come ufficiale addetto alle comunicazioni radio.

L’uomo non aveva accettato la fine della relazione e aveva preso a molestare la donna, tempestandola di messaggi via e-mail. Non contento, aveva anche cercato di forzare la password della sua casella di posta elettronica e il sistema informatico del gestore dell’utenza cellulare intestata alla donna.
Questo gli era valso la condanna per intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche e accesso abusivo ad un sistema informatico, associata a quella per tentata violenza privata e molestie, da parte della Corte d’Appello di Milano.
La Cassazione, con la sentenza n. 44855, si espressa assolvendolo unicamente sulla questione delle molestie via e-mail, mentre per gli altri reati resta valida la condanna, divenuta così definitiva.
La Corte d’Appello di Milano dovrà ora riesaminare il caso al fine di rideterminare la sanzione, escludendo la pena relativa all’invio dei messaggi di posta elettronica.

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