I datori di lavoro non possono licenziare i dipendenti che scelgano di fare il viaggio di nozze posticipato di qualche tempo rispetto alla data del matrimonio: è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 9150 depositata il 6 giugno 2012. Il quesito su cui si è dovuta esprimere la Suprema Corte è emerso dal ricorso di una società aeronautica, la Aerosoft Spa, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, la quale nel 2008 aveva confermato il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, in base all’articolo 18, di Mario G., un ingegnere licenziato perché aveva deciso di partire per la luna di miele dieci giorni dopo la celebrazione del matrimonio.
Per la Corte di Cassazione “la giornata del matrimonio non deve essere necessariamente ricompresa nei 15 giorni di congedo” previsti dalla legge, sebbene il viaggio di nozze non possa avvenire in maniera del tutto svincolata dall’evento giustificativo”; occorre infatti che esso sia “ragionevolmente connesso, in senso temporale, con la data delle nozze, ciò essendo sufficiente a mantenere il necessario rapporto causale con l’evento”.
La società Aerosoft Spa ha dunque perso il ricorso ed è stata condannata a pagare sia le spese del ricorso, sia la parcella dell’avvocato difensore, ammontante a circa 3000 euro, del dipendente neosposo.