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Riconosciuta la malattia professionale per tumore da uso di cellulare

Riconosciuta la malattia professionale per tumore da uso di cellulare

Il tumore dovuto all’uso del cellulare è malattia professionale. Lo dice la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17438 dello scorso 12 ottobre. I Giudici Supremi hanno infatti riconosciuto la rendita per malattia professionale prevista per l’invalidità all’80% ad un manager che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, aveva contratto una grave patologia tumorale: il “neurinoma del Ganglio di Gasser”, un tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino.

 

Il Tribunale di primo grado, non aveva riconosciuto all’uomo questa possibilità. Una sentenza che poi è stata completamente ribaltata nell’appello. L’Inail avrebbe dunque proposto il ricorso in Cassazione. Le consulenze tecniche esperite nel corso del giudizio, non avevano escluso a priori il nesso causale tra l’uso eccessivo di telefoni e il formarsi del tumore; anzi, ammettevano l’esistenza di una probabilità qualificata di un ruolo almeno concausale delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia per cui è causa.

 

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità ed all’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che “la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia”.

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