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Obbligo di registrazione al Tribunale? No, per blog e notiziari web

Obbligo di registrazione al Tribunale? No, per blog e notiziari web

A 6 anni dalla condanna del giornalista e saggista Carlo Ruta per il reato di stampa clandestina – Ruta aveva un blog non registrato presso un Tribunale – arriva la Corte di Cassazione con una sentenza a fare chiarezza sulla questione: “Il fatto non sussiste“.

I notiziari ed i blog su Internet non hanno, quindi, alcun obbligo di registrazione al Tribunale come testata giornalistica: è, infatti, necessario registrarli solo se intendono chiedere il finanziamento pubblico previsto dalla legge sull’editoria. A stabilirlo è stata la III Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza appena pubblicata, ha assolto il giornalista; una sentenza che è destinata, dunque, a fare giurisprudenza.

La Corte ha, infatti, definito il blog “Accadde in Sicilia” un “giornale telematico di informazione civile“, che “non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art.1 L.47/1948 (legge sulla stampa, NDR)“. Nel 2008 e nel 2011, la condanna di Ruta aveva causato diverse proteste nel mondo del web.

Questa sentenza, motivata con chiarezza ed essenzialità, è un fatto di portata straordinaria. Abbiamo ottenuto un risultato enorme per la libertà d’informazione, che è un cardine della democrazia. Ora, siamo più liberi ed Internet è riconosciuto come strumento fondamentale per un esercizio maturo dei diritti d’informazione e di espressione“.

Queste le parole dell’avvocato Giuseppe Arnone, che ha assistito Carlo Ruta. Secondo il giornalista, la sentenza “susciterà sconcerto negli ambienti che mirano a limitare la libertà sul web, perché è difficile che ne sfuggano le implicazioni ed il valore democratico che spero si traducano in una legge“.

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