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Cani, obbligo di bottiglia d’acqua per pulire la pipì

Cani, obbligo di bottiglia d’acqua per pulire la pipì

È scattata da ieri l’ordinanza di Chiavari, in provincia di Genova, che in sostanza prevede l’obbligo di lavare la pipì dei cani con una bottiglia di acqua. Insomma per passeggiare con Fido occorre non solo munirsi dei sacchetti igienici, ma anche della bottiglietta d’acqua come prevede il novo regolamento di polizia municipale di Chiavari.

Per il momento viene prevista una certa tolleranza, ma da qui a breve scatteranno le prime multe con relativa sanzione amministrativa per i trasgressori. 

“Si ricorda alla cittadinanza che da domani sarà in vigore il suddetto regolamento, che sancisce con l’articolo n.41 l’obbligo di utilizzare una bottiglietta d’acqua per rimuovere le deiezioni urinarie dei cani su tutto il territorio comunale” prevede il Consiglio Comunale con la delibera n. 87 del 16 Dicembre 2017, spiega in una nota l’amministrazione confermando che in Liguria è scattata la guerra contro la pipì dei cani. La nuova ordinanza comunale di Chiavari arriva dopo l’ordinanza (contestatissima) di Savona, ma d’altra parte a inaugurare  sanzioni amministrative del genere era stata Santa Margherita Ligure dove dal 2015 è obbligatorio portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per pulire le deiezioni dei cani dal suolo. Nell’art. 41 del nuovo regolamento di Polizia Municipale di Chiavari vengono elencati anche un’altra serie di comportanti come ad esempio condurre i cani su terreni erbosi è lasciarsi senza guinzaglio.

Art. 41 Comportamenti vietati

1. E’ vietato ai proprietari di animali domestici:

a) condurre o lasciar vagare, anche momentaneamente, cani o altri animali sui siti erbosi;

b) spaventarli e/o inseguirli con grida e schiamazzi, sia sul suolo pubblico che in altri luoghi in vista del pubblico;

c) condurre cani non muniti di guinzaglio e, se tali animali sono di indole aggressiva, è obbligatorio l’uso contemporaneo di museruola e guinzaglio;

d) lasciare sul suolo pubblico le feci degli animali in genere, con l’eccezione dei cani accompagnatori di persona prive della vista quando conducono la persona non vedente.

2. E’ fatto obbligo ai proprietari di cani di portare seco idonea attrezzatura per la rimozione delle feci dell’animale, nonché almeno una bottiglietta di plastica contenente acqua da utilizzare in caso di deiezioni urinarie al suolo.

3. E’ vietato, sul suolo pubblico od aperto al pubblico e lungo i corsi d’acqua, spargere cibo destinato ai colombi, ai gabbiani, alla anatre ed alle altre specie similari presenti sul territorio comunale nonché alle altre specie di fauna selvatica presente sul territorio. Quando le leggi in materia di animali lo consentono gli animali possono essere nutriti ponendo il cibo in appositi contenitori che vanno subito dopo rimossi.

 

photo credits | think stock

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